Art. 3.
(Limiti numerici e computabilità).

      1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative determinano il numero massimo di

 

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contratti formativi stipulabili dal singolo datore di lavoro, tenendo conto delle strutture organizzative e delle professionalità esistenti nelle diverse unità produttive.
      2. Il numero di lavoratori in contratto formativo non può superare, per ciascuna unità produttiva, quello dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Una percentuale superiore può essere prevista nel contratto collettivo, stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, in caso di nuovi insediamenti produttivi o di piani concordati di sviluppo occupazionale.
      3. Ai fini del computo dei limiti numerici previsti da leggi e da contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti, gli adolescenti in contratto formativo sono computati nella percentuale ridotta del 50 per cento e i giovani in contratto formativo sono computati in proporzione all'orario previsto per lo svolgimento della prestazione lavorativa, con esclusione delle ore dedicate alla formazione.
      4. Resta fermo per il settore artigiano quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
      5. I disabili in contratto formativo sono computati nelle quote di riserva previste dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.